Comodato / uso gratuito: Cosa stabilisce l’art. 1 comma 747 lettera c) della Legge 160/2020?

Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente precisi requisiti:

  • grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
  • ◦ il comodatario (utilizzatore) deve adibire l’alloggio ad abitazione principale, ossia vi deve dimorare e risiedere anagraficamente;
  • ◦ il comodante (proprietario) deve:
    • ▪ risiedere anagraficamente a Stagno Lombardo;
    • ▪ non deve possedere in tutta Italia, neppure in percentuale, altri immobili ad uso abitativo ad eccezione della propria abitazione principale.
  • entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l’abitazione principale del comodante, non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9;
  • ◦ il contratto di comodato per l’alloggio e la/le pertinenze (un C/2, un C/6 e un C/7) deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Pagina aggiornata il 08/02/2024

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