Si, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Se uguale a 49 centesimi l’arrotondamento va effettuato per difetto (art. 1, comma 166, L. 27.12.2006, n. 296;
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