Il pagamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 16 giugno – acconto o unica soluzione;
- entro il 16 dicembre – saldo.
Per quanto riguarda le scadenze fiscali che cadono di sabato l’art. 6 comma 8, del D.L. 330/94 confermato dall’art. 18 del D.Lgs 241/97 stabilisce che se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Pagina aggiornata il 08/02/2024